Guida ai servizi


Iter adozione internazionale
ITER

L’iter per l’adozione internazionale è il seguente:

  1. Partecipazione ad un corso per le coppie aspiranti alle adozioni (per l’elenco dei corsi v. menu Documentazione>Calendario corsi per le coppie aspiranti). Al termine verrà rilasciata un’attestazione che verrà depositata, in Tribunale, con la domanda ed i documenti. Se la coppia non partecipa al corso non può presentare domanda di adozione.
  2. Predisporre la domanda di adozione (v. scheda moduli o menu modulistica) o ritirarla presso il Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA; allegare i documenti (v. menu Documentazione>Foglio informativo per adozioni), CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE. Qualora la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;
  3. Depositare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA la dichiarazione di disponibilità all’adozione (da sottoscrivere, da entrambi i coniugi, in Tribunale alla presenza dell’addetto) con allegati i documenti. Contestualmente verrà fissata la data di convocazione per sostenere un colloquio con un giudice onorario del Tribunale.
  4. La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmetterà copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali;
  5. I servizi ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia
    • allo scopo di informarli:
    a) sull’adozione internazionale;
    b) sulle procedure;
    c) sugli enti autorizzati;
    d) sulla preparazione psicologica all’adozione;
    • per acquisire informazioni:
    - sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale;
    - sulle loro motivazioni;
    - sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori;
    • ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;
  6. Entro QUATTRO mesi (salvo richiesta di proroga) dalla ricezione della richiesta, i servizi di territorio trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti;
  7. i coniugi sostengono il colloquio col giudice onorario del Tribunale fissato al momento della presentazione della domanda; 
  8. Entro i DUE mesi successivi, il Tribunale emette motivato decreto di idoneità ad adottare, ovvero motivato decreto di inidoneità. Il decreto di inidoneità è reclamabile avanti alla Corte d’Appello – entro DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA con l’assistenza di un difensore.
  9. Depositato il decreto, a cura della Cancelleria, viene comunicato immediatamente ai coniugi. La stessa Cancelleria provvede ad inviare alla Commissione Internazionale per le Adozioni copia del decreto, della relazione dei servizi sociali e della documentazione;
  10. Entro un ANNO dalla comunicazione del Decreto, occorre conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati (v. link http://www.commissioneadozioni.it/it/gli-attori-istituzionali/gli-enti-autorizzati.aspx) perché curi tutta la procedura relativa all’adozione del minore straniero, IN MANCANZA IL DECRETO PERDE VALIDITA’ ed occorre ripresentare nuovamente tutta la documentazione;
  11. L’Ente autorizzato, che ha accettato l’incarico, ha l’obbligo di porre in essere tutta l’attività necessaria al fine di assistere e sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione del minore straniero ( Il provvedimento di adozione o di affidamento emesso dall’autorità straniera, è comunicato dall’Ente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale autorizza l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia). La Commissione, a sua volta trasmette detta autorizzazione all’ autorità consolare italiana, che rilascia il visto di ingresso al minore per motivi d’adozione. All’esito della procedura, l’Ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull’ammontare delle spese sostenute dai coniugi, essendo detraibili al 50%;
  12. Al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero viene data a comunicazione, da parte degli uffici di frontiera, alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente;
  13. Occorre, altresì, recarsi presso il competente Tribunale per i Minorenni per il deposito di tutta la documentazione, in originale e in copia, rilasciata dallo Stato estero;
  14. Richiedere al Tribunale la dichiarazione di efficacia e/o la trascrizione del provvedimento straniero;
  15. A seguito di tale richiesta il Tribunale dichiara l’efficacia e/o ordina la trascrizione del provvedimento straniero che viene notificata ai coniugi e trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, dei coniugi, per le annotazioni di legge.
REQUISITI
  1. Essere coniugati;
  2. il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno TRE ANNI (o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa; la convivenza può essere anche non anagrafica e la prova può essere data anche con atto notorio o dichiarazione sostitutiva);
  3. di non aver in corso alcuna separazione né legale né di fatto;
  4. essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore;
  5.  avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l’età dell’adottando
    - limite superabile:
    • qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore
    • qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato;
    • la differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni;
    • quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore.