Guida ai servizi


Iter adozione nazionale
ITER

La dichiarazione di disponibilità all’adozione di minori italiani può essere presentata, oltre al Tribunale per i Minorenni di residenza, presso qualsiasi altro Tribunale (dandone, in ogni caso, comunicazione a tutti i Tribunali ai quali precedentemente sia stata proposta altra domanda). Alla dichiarazione di disponibilità all’adozione va comunque allegata tutta la documentazione, in mancanza, non verrà presa in alcuna considerazione.
L’iter per l’Adozione nazionale è il seguente:

  1. Partecipazione ad un corso per le coppie aspiranti alle adozioni (per l’elenco dei corsi v. menu Documentazione>Calendario corsi per le coppie aspiranti oppure seguire il link http://www.tribunaleminori.torino.it/documentazione.aspx). Al termine verrà rilasciata un’attestazione che verrà depositata, in Tribunale, con la domanda ed i documenti. Se la coppia non partecipa al corso non può presentare domanda di adozione.
  2. Predisporre la domanda di adozione (v. scheda>moduli o menu modulistica oppure seguire il link http://www.tribunaleminori.torino.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1133&cfp_id_modulo=1133) o ritirarla presso il Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA; allegare i documenti (v. menu Documentazione> Foglio informativo per adozioni oppure seguire il link http://www.tribunaleminori.torino.it/documentazione.aspx) CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE. Se la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;
  3. Depositare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, la Dichiarazione di Disponibilità all’Adozione (da sottoscrivere, da entrambi i coniugi, in Tribunale alla presenza dell’addetto) con allegati i documenti. Contestualmente verrà fissata la data di convocazione per sostenere un colloquio con un giudice onorario del Tribunale.
  4. La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmetterà copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali;
  5. I servizi ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia
    • allo scopo di informarli:
    a) sull’adozione;
    b) sulle procedure;
    c) sulla preparazione psicologica all’adozione;
    • per acquisire informazioni:
    - sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale;
    - sulle loro motivazioni;
    - sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori;
    • ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;
  6. Entro QUATTRO mesi (prorogabili di altri quattro) dalla ricezione della richiesta, i servizi di territorio trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti;
  7. il fascicolo della coppia è messo a disposizione dei magistrati per un eventuale abbinamento con un minore adottabile.

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di ANNI TRE, decorso tale termine occorrerà presentare nuova domanda.

Effettuato l’abbinamento con la coppia ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, il Tribunale, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se ritiene anche il minore di età inferiore, dispone l’affidamento preadottivo.

L’affidamento può essere revocato d’ufficio, a richiesta del pubblico ministero, del tutore o di chi esercita la vigilanza, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Il Pubblico Ministero e il tutore possono impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di Appello. Decorso un anno dall’affidamento (termine prorogabile di un altro anno nell’interesse del minore), il Tribunale per i Minorenni, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, che deve dare espresso consenso, il minore con età superiore ai dodici anni e - nel caso - anche inferiore, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza, decide con sentenza in camera di consiglio di far luogo o di non far luogo all’adozione.

Decorso un mese dalla notifica della sentenza del Tribunale, la stessa divenuta esecutiva viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per le annotazioni di legge.

 

REQUISITI
  1. Essere coniugati;
  2. il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno TRE ANNI (o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa; la convivenza può essere anche non anagrafica e la prova può essere data anche con atto notorio o dichiarazione sostitutiva);
  3. di non aver in corso alcuna separazione né legale né di fatto.
  4. essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore;
  5. avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l’età dell’adottando
    - limite superabile:
  • qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore
  • qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato;
  • la differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni;
  • quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore.